Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 28/07/1987 (Rv. 454789 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - ONERI ACCESSIVI - MANCATO PAGAMENTO - CONSOLIDA DELLO SFRATTO - AMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - ONERI ACCESSIVI - MANCATO PAGAMENTO - CONSOLIDA DELLO SFRATTO - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392 accomuna, nonostante la loro diversa natura, i canoni scaduti e gli oneri accessori maturati sino alla data della prima udienza, prevedendo per entrambi la possibilità di sanatoria della relativa morosità e, in Mancanza, la risoluzione del contratto, con la conseguenza che questa può essere richiesta in giudizio in ambedue i casi con gli stessi strumenti processuali e così anche per la morosità degli oneri accessori con lo speciale procedimento per convalida ex art. 658 cod. proc. civ.. (V 02869/84, mass n 434918; (Conf 01066/87, mass n 450625; (contra 07745/86, mass n 449721).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)