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Sez. 3, Sentenza n. 2869 del 10/05/1984 (Rv. 434918 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - STIPULAZIONE CON IL CONDUTTORE DI UN NUOVO CONTRATTO - RECESSO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1984-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434918-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - STIPULAZIONE CON IL CONDUTTORE DI UN NUOVO CONTRATTO - RECESSO - DISCIPLINA APPLICABILE.*

L'art. 7, primo comma, della legge n. 253 del 1950 - il quale riconosce a colui che abbia acquistato un immobile dato in locazione, soggetta a regime vincolistico, di far cessare la proroga legale del contratto, per l'ipotesi di urgente ed improrogabile necessità di adibirlo ad uso proprio, sia nel caso di situazioni sorte dopo l'acquisto, che nel caso di situazioni pregresse, ponendo come unica condizione il decorso di tre anni dalla data dell'acquisto - non trova applicazione nel caso in cui l'acquirente abbia stipulato con un conduttore un nuovo, diverso contratto di locazione, con la conseguenza che in tale ipotesi torna applicabile la normativa dell'art. 4 della stessa legge e, quindi, l'esigenza della sopravvenienza della necessità invocata dal locatore. (Conf 4159/82, mass n 422131, sulla prima parte; (Conf 6497/81, mass n 417341, sulla prima parte; (Conf 301/79, mass n 396484, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)