Sez. 2, Sentenza n. 4501 del 15/05/1996 (Rv. 497610 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE | Pattuizione di una scadenza contrattuale - Termine di durata massima del rapporto - Configurabilità - Pattuizione di rinnovazione tacita del rapporto - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE
Il carattere fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale comporta, stante il principio del recesso "ad nutum" da parte del cliente di cui all'art. 2237 cod. civ., che la pattuizione di una scadenza contrattuale debba intendersi come termine di durata massima del rapporto. Ciò non esclude, tuttavia, il potere delle parti di derogare, anche implicitamente, al detto principio, stabilendo che l'intenzione di far cessare il rapporto debba essere manifestata all'altra parte entro un dato termine prima della scadenza del contratto e che, in difetto di ciò, il rapporto debba intendersi tacitamente rinnovato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)