Sez. 2, Sentenza n. 3145 del 25/03/1998 (Rv. 513970 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Pattiziamente condizionato - Rinuncia alla facoltà di recedere ai sensi dell'art. 2237 cod. civ. - Esclusione - Univocità della rinuncia - Necessità - Interpretazione del giudice di merito.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE
Le parti di un contratto di opera professionale, pur subordinando la facoltà di recesso a determinate condizioni, non perciò rinunciano alla generale facoltà di recesso stabilita dall'art. 2237 cod. civ., dovendo invece tale rinuncia esser inequivoca, in base all'interpretazione demandata al giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)