Sez. 2, Sentenza n. 1760 del 17/03/1980 (Rv. 405391 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - RECESSO - DEL CLIENTE - INDEROGABILITA - PATTUIZIONE DI SCADENZA CONTRATTUALE - RINUNCIA ALLA FACOLTA DI RECESSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FUNZIONE DEL TERMINE DI SCADENZA - DETERMINAZIONE DELLA DURATA MASSIMA DEL RAPPORTO - RECESSO ANTICIPATO - COMPENSO PREVISTO PER L'INTERA PRESTAZIONE D'OPERA - RIDUZIONE PROPORZIONALE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - RECESSO - DEL CLIENTE - INDEROGABILITA - PATTUIZIONE DI SCADENZA CONTRATTUALE - RINUNCIA ALLA FACOLTA DI RECESSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FUNZIONE DEL TERMINE DI SCADENZA - DETERMINAZIONE DELLA DURATA MASSIMA DEL RAPPORTO - RECESSO ANTICIPATO - COMPENSO PREVISTO PER L'INTERA PRESTAZIONE D'OPERA - RIDUZIONE PROPORZIONALE.*
Il carattere fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale comporta che la facolta di recesso del committente, prevista come elemento caratterizzante del rapporto medesimo, non e suscettibile di deroga e non puo essere quindi eliminata ne ritenersi rinunciata da una pattuita scadenza contrattuale, il cui termine deve considerarsi come inteso unicamente a determinare la durata massima del rapporto. Ne consegue che, in caso di recesso, il compenso pattuito per l'intera prestazione d'opera intellettuale dovra essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata. (Conf 947/74, mass n 368858 sulla prima parte; (Conf 1667/73, mass n 364564 sulla prima parte; (Conf 2558/73, mass n 366010 sulla seconda parte; (Conf 1736/68, mass n 333605 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)