diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13457 del 09/10/2000 (Rv. 540910 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamenti collettivi disciplinati dalla legge n. 223 del 1991 - Adozione entro il termine di centoventi giorni dalla conclusione della procedura di mobilità - Obbligatorietà - Conseguente esecuzione entro lo stesso termine delle comunicazioni agli uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali - Necessità - Eventuale sanatoria della mancanza o del vizio delle suddette comunicazioni - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540910-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

I licenziamenti collettivi disciplinati dalla legge n. 223 del 1991 possono avere validità ed efficacia soltanto nell'osservanza delle norme imperative che ne regolano la procedura e che ne consentono l'adozione nell'obbligatoria osservanza del termine di centoventi giorni dalla conclusione della procedura di cui all'art. 4, commi sesto, settimo e ottavo, della citata legge n. 223 del 1991 (v. art. 8, comma quarto, del D.L. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993). Pertanto, entro il suddetto termine devono intervenire altresì le comunicazioni alle organizzazioni sindacali e agli uffici del lavoro previste dal comma nono del medesimo art. 4 (dovendo in tal senso essere intesa la contestualità rispetto al recesso che la disposizione stessa espressamente richiede). Ne consegue che, ferma restando la possibilità di porre rimedio alla originaria mancanza o al vizio delle suddette comunicazioni mediante la loro tardiva esecuzione o la loro rinnovazione, si deve ritenere, in mancanza di ulteriori specificazioni legislative, che la suddetta attività di sanatoria possa essere compiuta esclusivamente entro lo stesso ambito temporale e, cioè, nell'immediatezza del licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)