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Sez. L, Sentenza n. 4970 del 08/03/2006 (Rv. 587575 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991 - Comunicazione del recesso da parte del datore di lavoro - Comunicazione al singolo lavoratore ed all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione - Contenuto e finalità rispettivi - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587575-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamenti collettivi, la lettera e la "ratio" della previsione normativa contenuta nell'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991, conducono a ritenere che la prima comunicazione (al singolo lavoratore) e la seconda (agli Uffici del lavoro ed alle associazioni di categoria) hanno contenuto e finalità differenti. In particolare, la prima comunicazione - da redigersi in forma scritta - deve contenere solo la notizia del recesso, senza la necessità di alcuna motivazione; la "contestuale" comunicazione all'Ufficio del lavoro, invece, deve includere anche i dati relativi all'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta. Conseguentemente, deve escludersi che la "con testualità" richiesta dalla menzionata norma sia prevista in funzione della conoscibilità della motivazione da parte del lavoratore, dovendosi, altresì, intendere non come contemporaneità bensì come "obbligo di immediatezza", rilevando, oltretutto, in proposito, non tanto il momento della spedizione quanto quello della ricezione (quale causa di formale conoscenza del contenuto) dell'atto.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)