Sez. L, Sentenza n. 510 del 18/01/2000 (Rv. 532941 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento collettivo per riduzione di personale ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Comunicazione scritta agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali delle modalità di applicazione dei criteri di scelta - Omissione - Conseguenze - Inefficacia del licenziamento - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
I licenziamenti per riduzione di personale effettuati ai sensi dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 sono inefficaci, ai sensi del terzo comma del successivo art. 5, qualora siano intimati in violazione delle procedure previste dal medesimo art. 4, sicché la sanzione dell'inefficacia consegue anche nel caso di violazione della prescrizione, posta dal nono comma dell'art. 4, che impone al datore di lavoro la comunicazione agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, atteso che il cit. art. 5, comma terzo, nel rinviare alle procedure richiamate dall'art. 4, comma dodicesimo, non può che riferirsi all'intero complesso delle procedure, comprese le <<comunicazioni>>, ancorché queste non siano destinate ai singoli lavoratori assoggettati a licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)