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Sez. 1, Sentenza n. 1057 del 17/11/1994 Ud. (dep. 01/02/1995) Rv. 200963 - 01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi | Collegamento dei motivi nuovi con i capi e con i punti ai quali si riferisce l'atto di gravame - Necessità - Mancanza - Inammissibilità dell'impugnazione relativa ai motivi nuovi.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200963-01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi

Qualora i motivi presentanti a norma dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. non siano collegati con i capi e con i punti ai quali si riferisce l'atto di gravame, l'impugnazione relativa a tali motivi deve essere dichiarata inammissibile, in quanto i motivi nuovi, pur potendo avere per oggetto argomento nuovi e diversi, idonei a chiarire meglio, anche sotto altro profilo, il contenuto di quelli già presentati, non possono comunque introdurre un'"thema decidendum" diverso da quello inizialmente devoluto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)