Sez. 4, Sentenza n. 2731 del 12/01/1990 Ud. (dep. 02/03/1990) Rv. 183503 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE - DISTANZA NON MINORE DI CINQUE METRI - COMPUTO - CRITERI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE - DISTANZA NON MINORE DI CINQUE METRI - COMPUTO - CRITERI.*
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la distanza non minore di cinque metri prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 164 del 1956 deve essere osservata non solo rispetto ai piani su cui operano le persone ma anche rispetto all'intera costruzione sull'evidente presupposto che ogni parte di essa può essere raggiunta da uomini e mezzi per l'esecuzione delle opere. (V mass n 171554; (V mass n 157048; (V mass n 154156; (V mass n 118453; (Conf mass n 135311).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)