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Sez. L, Sentenza n. 3681 del 17/02/2010 (Rv. 611937 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti "endoaziendali" aventi ad oggetto prestazioni lavorative - Mancanza di una organizzazione autonoma della prestazione di lavoro da parte dell'appaltatore - Violazione del divieto - Sussistenza - Ferrovie dello Stato - Appalti concessi dopo l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210 - Finalità di economicità ed efficienza delle Ferrovie anche nell'affidamento di attività ad imprese esterne ex art. 2, primo comma, lett. i), della legge n. 210 del 1985 - Deroga al divieto di appalto di mere prestazioni d'opera - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611937-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Tale divieto si applica anche agli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, senza incontrare limiti nella disciplina dettata dall'art. 2, primo comma, lett. i) (speciale e posteriore rispetto all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960), la quale, pur conferendo ampio rilievo alle finalità di economicità ed efficienza dell'organizzazione delle Ferrovie ed alle conseguenti esigenze di elasticità e flessibilità nella dislocazione dei servizi e del personale, non ha, tuttavia, inteso consentire all'Ente Ferrovie dello Stato più di quanto non fosse consentito all'imprenditore privato in tema di appalti di mano d'opera.

Riferimenti normativi: Legge 01/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 2 com. 1 n. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)