Sez. 4, Sentenza n. 24427 del 20/04/2018 Cc. (dep. 30/05/2018) Rv. 273743 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Stupefacenti - Condanna - Sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - Espulsione dello straniero - Condizioni.
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
In tema di misure di sicurezza, il giudice nell'emettere una sentenza di condanna a carico dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 deve, prima di applicare la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, accertare la sussistenza in concreto della pericolosità del condannato e darne adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)