Sez. 4, Sentenza n. 13599 del 26/02/2019 Cc. (dep. 28/03/2019) Rv. 276255 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento - Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato - Omessa statuizione sulla pericolosità - Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di misure di sicurezza, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)