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Sez. 1 - , Sentenza n. 51161 del 09/05/2018 Ud. (dep. 09/11/2018) Rv. 274652 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 235 cod. proc. pen. - Misura di sicurezza facoltativa - Mancata applicazione pur in presenza di rilevati indici di pericolosità sociale - Motivazione - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274652-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

L'espulsione dal territorio dello Stato di uno straniero o di un cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, prevista dall'art. 235, comma primo, cod. pen., nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, costituisce una misura di sicurezza personale facoltativa la cui mancata applicazione richiede una specifica motivazione quando la pericolosità sociale del condannato risulti da concreti e rilevanti fattori indicati in motivazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, non è possibile desumere, in via implicita, dall'omessa applicazione della misura di sicurezza la valutazione dell'assenza di pericolosità sociale del condannato che deve risultare conseguenziale al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la sua decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 235 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)