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Sez. 4, Sentenza n. 4437 del 09/06/1988 Ud. (dep. 29/03/1989) Rv. 180869 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - SINGOLE FORMULE ASSOLUTORIE - NOZIONE E PRESUPPOSTI - CIRCOLAZIONE STRADALE - INVESTIMENTO INCOLPEVOLE DI PEDONE - FORMULA ASSOLUTORIA: FATTO NON COSTITUISCE REATO - NECESSITÀ - INUTILIZZABILITÀ DI ALTRE FORMULE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180869-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - SINGOLE FORMULE ASSOLUTORIE - NOZIONE E PRESUPPOSTI - CIRCOLAZIONE STRADALE - INVESTIMENTO INCOLPEVOLE DI PEDONE - FORMULA ASSOLUTORIA: FATTO NON COSTITUISCE REATO - NECESSITÀ - INUTILIZZABILITÀ DI ALTRE FORMULE - SUSSISTENZA.*

La formula assolutoria "per non avere commesso il fatto" deve essere usata quando manchi, sul piano puramente materiale, ogni rapporto tra l'attività dell'imputato e l'evento dannoso; mentre la formula, più ampiamente liberatoria, "perché il fatto non sussiste" presuppone che nessuno, tra gli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata, risulti provato; quando, invece, sia stata accertata, sotto l'aspetto fenomenico, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, quando cioè, dalle risultanze processuali emerga che un fatto, corrispondente alla figura tipica di reato, sussiste (quali il fatto dell'agente e un evento dannoso materialmente ad esso collegato), sicché la sentenza, non potendo escludere la riconducibilità dell'evento a tale fatto, si limiti ad affermare che nella condotta dell'imputato non si ravvisa l'elemento soggettivo della colpa (o del dolo), la formula assolutoria da adottarsi è quella: "perché il fatto non costituisce reato". Ne consegue, che quest'ultima formula assolutoria, e non una delle altre, deve essere adottata nel caso in cui, nell'assenza di qualsiasi colpa del conducente, un autocarro travolga una persona che attraversi la strada improvvisamente e a brevissima distanza dal mezzo. (Conf mass n 174525 e ivi citate; (Conf mass n 159487 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)