Sez. 2, Sentenza n. 5571 del 13/01/1983 Ud. (dep. 11/06/1983) Rv. 159487 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - FORMULA "IL FATTO NON SUSSISTE" - FORMULA "IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - DIFFERENZE.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - FORMULA "IL FATTO NON SUSSISTE" - FORMULA "IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - DIFFERENZE.*
La formula di più ampia portata liberatoria, quale è quella "perché il fatto non sussiste", va adottata soltanto quando il fatto contestato, ossia la condotta materiale ascritta all'imputato nel capo di accusa, non risulta accertato in base alle prove raccolte, nel senso che nessun estremo della contestazione rimane provato. Risultando, invece, non provati uno o più elementi costitutivi della fattispecie delittuosa contestata, oggettivi o soggettivi, la formula da adottare è quella "perché il fatto non costituisce reato" (nella specie, per Mancanza dell'elemento psicologico). (Conf mass n 149446; (Conf mass n 151326; (Conf mass n 151327 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)