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Sez. 3, Sentenza n. 13200 del 26/07/2012 (Rv. 623840 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Delimitazione del rischio - Interpretazione del contratto - Criteri - Riferimento alla sola misura del massimale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623840-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)

Nell'interpretazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, al fine di individuare quale sia il rischio che ne forma l'oggetto, la misura del massimale non costituisce di per sè un elemento decisivo per ritenere incluso un rischio non espressamente menzionato dalle parti (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il giudice del merito, sulla base del solo fatto che una polizza di assicurazione della r.c.a. di un rimorchio prevedesse un elevato massimale, aveva concluso che il contratto coprisse non solo la responsabilità per danni causati dal mezzo in sosta - cosiddetto rischio statico, ma anche quelli causati dal mezzo in movimento - cosiddetto rischio dinamico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)