Sez. 3, Sentenza n. 863 del 02/04/1966 (Rv. 321720 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - ACTIO IUDICATI - CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL CONDUCENTE E DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - SENTENZA EMESSA NEI SOLI CONFRONTI DEL CONDUCENTE - APPLICABILITA DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - ACTIO IUDICATI - CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL CONDUCENTE E DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - SENTENZA EMESSA NEI SOLI CONFRONTI DEL CONDUCENTE - APPLICABILITA DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO.*
La condanna generica al risarcimento dei danni, pronunziata nei confronti del solo conducente del veicolo investitore e passata in giudicato, importa che si applichi la prescrizione decennale -sostituita, in virtu del giudicato, a quella breve, indipendentemente dai soggetti contro cui i diritti sono fatti valere- del diritto fatto valere in Sede civile anche contro il proprietario del veicolo che non abbia partecipato al processo, e cio non in base all'art.27 cod.proc.pen. - che fa salva la sola questione se egli debba rispondere del danno cagionato dal reato- bensi al principio che il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente nei confronti dell'un condebitore solidale - il conducente- non puo fruire, in virtu della res judicata, anche nei confronti dell'altro-proprietario- della piu ampia prescrizione estintiva. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)