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Sez. 2, Sentenza n. 1173 del 14/04/1972 (Rv. 357630 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO - PRESCRIZIONE DECENNALE - CONDEBITORE SOLIDALE ESTRANEO AL GIUDIZIO - APPLICABILITA - DECRETO PENALE PER OMESSO E TARDIVO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1972-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357630-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO - PRESCRIZIONE DECENNALE - CONDEBITORE SOLIDALE ESTRANEO AL GIUDIZIO - APPLICABILITA - DECRETO PENALE PER OMESSO E TARDIVO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO.*

La conversione del termine prescrizionale prevista dall'art 2953 cod civ secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni, opera anche nei confronti del condebitore in solido, rimasto estraneo al giudizio nel quale si e formato il giudicato sul diritto. Il principio e applicabile anche qualora il giudicato sia costituito dal decreto penale emesso dal pretore per mancato o ritardato pagamento di contributi assicurativi, poiche esso, che una volta divenuto esecutivo, si impone con l'autorita del giudicato e costituisce, per la parte concernente la condanna al pagamento dei contributi non versati, una pronunzia di natura civile che, sebbene di condanna generica, non si sottrae alla previsione dell'art 2953 cod civ. (V 3928'68, mass n 337455; 863'66, mass n 321720; 1961'65; 2633'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)