Sez. 6, Sentenza n. 37016 del 15/10/2002 Ud. (dep. 05/11/2002) Rv. 222845 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Circostanza attenuante ad effetto speciale - Concorso con circostanza aggravante - Obbligatorietà del giudizio di comparazione - Sussistenza - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 73 comma 5 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, concorre con una circostanza aggravante, si applica la previsione dell'art. 69, comma 4 cod. pen., ossia l'obbligatorio giudizio di comparazione - con la conseguenza che, in caso di equivalenza, la pena è determinata senza tener conto di alcuna delle circostanze (art. 69, comma 3) - e non la disposizione dell'63, comma 3 stesso codice, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 3, Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)