Sez. 5, Sentenza n. 4977 del 08/10/2009 Ud. (dep. 08/02/2010) Rv. 245583 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Attenuante della dissociazione attuosa per i reati di tipo mafioso - Concessione per delitto punito con l'ergastolo nella forma aggravata - Sostituzione ad esso di pena detentiva temporanea - Contestuale riconoscimento di attenuanti - Giudizio di valenza di queste con le aggravanti - Esclusione - Ragione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE
Qualora, in virtù della concessione dell'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa" prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), alla pena per delitto punito con l'ergastolo nella sua forma aggravata (nella specie, omicidio volontario aggravato a norma dell'art. 577 cod. pen.) sia sostituita la prevista pena detentiva temporanea (da dodici a venti anni di reclusione), le circostanze aggravanti che determinavano la previsione della pena perpetua devono considerarsi obliterate dal riconoscimento di quella attenuante, sicché le residue circostanze attenuanti che siano state riconosciute simultaneamente ad essa, in assenza di altre circostanze di segno opposto, non possono confluire in un giudizio di comparazione, ma devono essere valutate ai fini delle diminuzioni di pena ulteriori a norma degli artt. 65 e 67 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Cod. Pen. art. 67, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)