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Sez. 1, Sentenza n. 3149 del 23/04/1988 (Rv. 458631 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA NOTA DA PARTE DEL DIFENSORE - LIQUIDAZIONE IN BASE AGLI ATTI DI CAUSA.*
Stato
decisa il 1988-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458631-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA NOTA DA PARTE DEL DIFENSORE - LIQUIDAZIONE IN BASE AGLI ATTI DI CAUSA.*

In tema di condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali, la mancata presentazione da parte del difensore dello avversario della nota prescritta dall'art. 75 disp. Att. Cod. proc. civ. non esclude il potere-dovere del giudice di liquidare le spese medesime, in basi agli Atti di causa, distinguendo quanto dovuto per diritti ed onorari. (V 2977/81, mass n 413521).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)