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Sez. 2, Sentenza n. 2977 del 07/05/1981 (Rv. 413521 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - OBBLIGHI DEL GIUDICE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI VOCI DELLA PARCELLA - ONERE DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413521-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - OBBLIGHI DEL GIUDICE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI VOCI DELLA PARCELLA - ONERE DI MOTIVAZIONE.*

In tema di liquidazione delle spese processuali, l'inderogabilita, ai sensi dell'art 24 della legge 13 giugno 1942 n 794, degli onorari e dei diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore comporta che tali compensi, sia pure al minimo previsto dalla tariffa professionale, debbano essere in ogni caso liquidati dal giudice, il quale, inoltre, in presenza di una nota specifica delle spese sostenute dalla parte vittoriosa, ha l'Onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)