diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 (Rv. 533667 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE | Mancata presentazione della nota da parte del difensore - Liquidazione in base agli atti di causa - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533667-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE

La inosservanza dell'art. 75 disp.att. cod.proc.civ., concernente l'obbligo del difensore di presentare la nota delle spese, non esclude il potere - dovere del giudice di provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali sulla base degli atti di causa ai sensi dell'art. 91 cod.proc.civ., il cui disposto conferisce natura accessoria e consequenziale alla condanna della parte soccombente al rimborso, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di esplicita richiesta della parte vincitrice, deve provvedervi d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)