diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19445 del 06/10/2005 (Rv. 583174 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Situazione esaurita - Nozione e ambito - Applicabilità della legge anche alle fattispecie di ritardo verificatesi anteriormente alla data di sua entrata in vigore - Configurabilità - Limiti e condizioni - Procedimenti conclusi con decisione divenuta definitiva nei sei mesi anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 - Decorrenza del termine semestrale di decadenza.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583174-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La legge 24 marzo 2001, n. 89 è irretroattiva, mancando una norma che ne preveda espressamente l'applicabilità alle situazioni esaurite, salvo il limite risultante dall'art. 6 che, allo scopo di favorire la riduzione della pendenza dei ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha esteso l'applicazione della legge alle situazioni esaurite relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, fosse stato promosso, ma non ancora dichiarato ricevibile, il giudizio dinanzi alla Corte europea. Poiché per situazione esaurita al momento dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 deve intendersi quella in cui si sia avuto il passaggio in giudicato della sentenza (o, comunque, la definitività della decisione) conclusiva del processo con tempi che si assumono irragionevoli, il diritto all'equa riparazione sicuramente compete per le fattispecie che, alla data di entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, debbano considerarsi non ancora esaurite e, così, tanto per l'ipotesi in cui a tale data non sia ancora intervenuta la conclusione del processo, quanto per l'ipotesi in cui a quella data non sia ancora decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 4 della citata legge, con la specificazione che, in quest'ultimo caso, il termine semestrale per la proposizione della domanda deve farsi decorrere, non dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva, ma da quello di entrata in vigore della legge, in modo da consentire alla parte di disporre, ai fini dell'esercizio dell'azione di equa riparazione, di un periodo di tempo esattamente corrispondente a quello fissato dalla norma.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)