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Sez. 1, Sentenza n. 19622 del 30/09/2004 (Rv. 577452 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Irretroattività - Situazione esaurita - Nozione e ambito - Applicabilità della legge anche alle fattispecie di ritardo verificatesi anteriormente alla data di sua entrata in vigore - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577452-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per superamento del termine di durata ragionevole del processo, la legge 24 marzo 2001, n. 89, mancando una norma che espressamente preveda la sua applicabilità anche alle situazioni esaurite, è irretroattiva, salvo il limite risultante dalla norma di diritto intertemporale di cui all'art. 6 della citata legge (la quale, onde favorire la riduzione della pendenza dei ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, estende l'applicazione della legge medesima alle sole situazioni esaurite per le quali, alla data di entrata in vigore di quest'ultima, fosse stato promosso, ma non ancora dichiarato ricevibile, il giudizio dinanzi alla Corte europea). E poiché per situazione esaurita al momento dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 deve intendersi quella in cui si sia avuto il passaggio in giudicato della sentenza (o, comunque, la definitività della decisione) conclusiva del processo con tempi che si assumono irragionevoli, per le fattispecie nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della citata legge, non sia ancora intervenuta la conclusione del processo, e come tali non esaurite, il diritto alla durata ragionevole del processo trova piena tutela indennitaria ai sensi della legge n. 89 del 2001, e il "quantum" dell'indennizzo medesimo deve essere ragguagliato all'intera durata della violazione del termine di durata ragionevole del processo, anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della citata legge; e ciò tanto più che la legge n. 89 del 2001 non ha creato una nuova fattispecie precettiva, atteso che, sin dalla data di ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel nostro ordinamento è stato introdotto il precetto che fa obbligo allo Stato di garantire ai cittadini una giustizia di durata non irragionevole, con quanto ne consegue in termini di obbligo per lo Stato, in caso di violazione del suindicato precetto, di assicurare al cittadino danneggiato un'equa soddisfazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato il decreto della corte territoriale con cui era stata dichiarata l'improponibilità di un ricorso per ottenere l'equa riparazione in un caso nel quale il processo civile, instaurato nel 1990, era ancora pendente dinanzi al Tribunale alla data del 18 aprile 2001, momento di entrata in vigore della legge n. 89 del 2001; nella specie, la corte territoriale aveva fondato la propria decisione in ragione dell'omesso esperimento del ricorso alla Corte Europea, sul rilievo che la legge n. 89 del 2001 consentisse di valutare - salva l'ipotesi di cui all'art. 6 - solo le situazioni di ritardo verificatesi successivamente al 18 aprile 2001).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)