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Sez. 1, Sentenza n. 9526 del 24/04/2006 (Rv. 588635 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Disciplina transitoria - Violazioni verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge - Diritto all'equa riparazione - Limiti - Proposizione del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Mancata dichiarazione di ricevibilità - Termine ex art. 4 legge n. 89 del 2001 - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588635-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La legge 24 marzo 2001, n. 89 è irretroattiva, mancando una norma che ne preveda espressamente l'applicabilità alle situazioni esaurite, salvo il limite risultante dall'art. 6 che, allo scopo di favorire la riduzione della pendenza dei ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha esteso l'applicazione della legge alle situazioni esaurite relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, fosse stato promosso, ma non ancora dichiarato ricevibile, il giudizio dinanzi alla Corte Europea. Poiché per situazione esaurita alla data dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 deve intendersi quella in cui la sentenza conclusiva del processo di cui si afferma l'irragionevole durata sia passata in giudicato da oltre sei mesi, il termine di decadenza previsto dall'art. 4 della citata legge per la proposizione della domanda si applica anche alle violazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, qualora non sia stato proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)