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Sez. 3, Sentenza n. 4803 del 18/05/1999 (Rv. 526354 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Eccezione di mancanza di copertura assicurativa sollevata dalla compagnia - Danno verificatosi nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno - Onere probatorio del danneggiato.
Stato
decisa il 1999-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526354-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore a norma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ha, di fronte all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto nel veicolo del danneggiante a norma dell'art. 7 della legge citata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)