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Sez. 1, Sentenza n. 16914 del 11/11/2003 (Rv. 568044 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pegno 'rotativò - Sostituzione dell'oggetto della garanzia - Validità - Effetti - Nuova e distinta garanzia - Esclusione - Conseguenze - Computo dei termini per l'esercizio della revocatoria fallimentare - Riferimento alla data della stipulazione del patto.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568044-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Le parti, con il cd. "patto di rotatività" del pegno - la cui legittimità risulta anche dalle disposizioni di cui agli artt. 87, d.lgs. n. 58 del 1998, 34, d.lgs. n. 213 del 1998 e 5 del regolamento CE n.1346 del 2000 - convengono sin dall'origine la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico, e, quindi, tale patto dà luogo ad una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo delle parti e si perfeziona con la sostituzione dell'oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni originariamente dati in pegno; pertanto, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, la genesi del diritto reale di garanzia deve stabilirsi al momento della stipulazione originaria e non a quello successivo della sostituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1323, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 87, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 34, Regolam. Commissione CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)