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Sez. 1, Sentenza n. 10685 del 27/09/1999 (Rv. 530289 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Patto di rotatività - Sostituzione dell'oggetto della garanzia - Effetti - Decorrenza - Consegna dei beni originariamente dati in pegno - Revocatoria fallimentare - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530289-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il cosiddetto patto di "rotatività", in virtù del quale si prevede sin dall'origine la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico, dà luogo ad una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo delle parti e si perfeziona con la sostituzione dell'oggetto del pegno senza necessità di ulteriori stipulazioni e quindi nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni originariamente dati in pegno; pertanto, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, la genesi del diritto reale di garanzia deve stabilirsi al momento della stipulazione originaria e non a quello successivo della sostituzione (nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la revocabilità di un atto con cui erano stati costituiti in pegno titoli del debito pubblico a garanzia di debiti preesistenti e non scaduti della società poi fallita, in adempimento di un precedente accordo che prevedeva, alla scadenza, la sostituzione dei titoli con altri dello stesso tipo e valore, ove la sola sostituzione e non anche la consegna originaria era avvenuta nei termini di cui agli artt. 64 e 67 della legge fallimentare).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)