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Sez. 3, Sentenza n. 33297 del 10/05/2005 Ud. (dep. 13/09/2005) Rv. 232187 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reati paesaggistici - Condono paesaggistico - Sospensione dei procedimenti penali pendenti - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232187-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)

In tema di reati paesaggistici, la presentazione della domanda di condono paesaggistico, di cui all'art. unico, commi trentasettesimo/trentanovesimo, della Legge 15 dicembre 2004 n. 308, non può determinare la sospensione del procedimento penale per le violazioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sia per l'assenza di una disposizione specifica in tal senso, sia per la mancanza di un termine per la pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, e ciò in assenza di una esplicitazione analoga a quanto previsto dall'art. 146, comma settimo, del citato decreto n. 42 o dall'art. 181, comma primo quater, dello stesso decreto, come introdotto dall'art. 1, comma trentasei, della citata legge n. 308 del 2004.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Legge 15/12/2004 num. 308 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)