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Sez. 3, Sentenza n. 19719 del 05/04/2007 Ud. (dep. 22/05/2007) Rv. 236749 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reati paesaggistici - Condono ambientale - Sospensione del procedimento penale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236749-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)

In materia paesaggistica, nel caso di intervenuta attivazione della procedura di cui all'art. unico, comma trentasette, L. 15 dicembre 2004 n. 308 (cosiddetto minicondono ambientale), non può operarsi la sospensione del procedimento penale instaurato per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, atteso che manca per tale ipotesi di condono una previsione specifica in tale senso, analoga a quanto diversamente previsto in tema di condono edilizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Legge 15/12/2004 num. 308 art. 1 com. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)