Sez. 3, Sentenza n. 37311 del 03/07/2007 Ud. (dep. 10/10/2007) Rv. 237384 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reati paesaggistici - Condono ambientale - L. n. 308 del 2004 - Possibilità di sospensione del procedimento penale - Esclusione - Ragioni.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di reati paesaggistici, la presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per gli abusi commessi entro il 30 settembre 2004 (art. 1, comma trentasettesimo, L. 15 dicembre 2004, n. 308) non determina la sospensione del procedimento penale in difetto di un'espressa previsione legislativa, non potendosi nemmeno estendere alla disciplina del condono paesaggistico l'effetto sospensivo previsto dalla disciplina del condono edilizio introdotta dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. con modifiche in L. n. 326 del 2003), attesa la mancanza di qualsiasi collegamento tra le due discipline.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/2004 num. 308 art. 1 com. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)