Sez. 2, Sentenza n. 3471 del 21/07/1989 (Rv. 463460 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., interpretato nel senso che il giudice di merito non ha il dovere di motivare in ordine al provvedimento di compensazione delle spese del giudizio per la ritenuta sussistenza di "giusti motivi", poiché il principio sancito dall'art. 111 cost. - secondo il quale ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato - non è applicabile a quello citato, per la considerazione che l'affermazione dell'esistenza di ragioni che giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronunzia sulle spese. (V 1684/74, mass n 369857).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)