Sez. L, Sentenza n. 1684 del 06/06/1974 (Rv. 369857 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Il principio sancito dall'art 111 della Costituzione, secondo il quale ogni provvedimento giurisdizionale dev'essere motivato, non e applicabile al provvedimento di compensazione delle spese giudiziali, perche l'affermazione dell'esistenza di ragioni che giustificano detta compensazione va posta in relazione ed integrata con la motivazione e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronunzia sulle spese.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)