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Sez. L, Sentenza n. 1684 del 06/06/1974 (Rv. 369857 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369857-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Il principio sancito dall'art 111 della Costituzione, secondo il quale ogni provvedimento giurisdizionale dev'essere motivato, non e applicabile al provvedimento di compensazione delle spese giudiziali, perche l'affermazione dell'esistenza di ragioni che giustificano detta compensazione va posta in relazione ed integrata con la motivazione e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronunzia sulle spese.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)