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Sez. 3, Sentenza n. 320 del 22/01/1990 (Rv. 464897 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464897-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di spese processuali, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, con la conseguenza che detta valutazione non è censurabile in Sede di legittimità a meno che a giustificazione della compensazione siano stati addotti motivi erronei o illogici. (V 3471/89, mass n 463460; (V 13/88, mass n 456683; (V 7248/86, mass n 449316; (V 7614/86, mass n 449630).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)