Sez. L, Sentenza n. 1570 del 08/03/1986 (Rv. 444946 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PROPOSTA GENERICAMENTE DA UNA PARTE - INDIVIDUAZIONE DI UFFICIO DEL TIPO DI PRESCRIZIONE APPLICABILE - DIVIETO - APPLICAZIONE DI UFFICIO DI UN TIPO DI PRESCRIZIONE DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA PARTE - INAMMISSIBILITÀ.*
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PROPOSTA GENERICAMENTE DA UNA PARTE - INDIVIDUAZIONE DI UFFICIO DEL TIPO DI PRESCRIZIONE APPLICABILE - DIVIETO - APPLICAZIONE DI UFFICIO DI UN TIPO DI PRESCRIZIONE DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA PARTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il giudice, mentre può qualificare giuridicamente i fatti costitutivi o estintivi delle pretese oggetto del giudizio, non può porre a base della decisione, senza violare il principio dispositivo, fatti diversi da quelli dedotti dalle parti. Pertanto, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo di prescrizione concretamente applicabile e la proposizione della eccezione di prescrizione di un determinato tipo (nella specie quinquennale) non consente al giudice stesso di applicare d'ufficio una prescrizione di tipo diverso (nella specie, quella ordinaria). (Conf 5411/81, mass n 416121).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)