Sez. L, Sentenza n. 1422 del 22/03/1989 (Rv. 462251 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE - PARTE PROPONENTE L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - ONERE DI TIPIZZAZIONE SECONDO UNA DELLE VARIE IPOTESI DI LEGGE - SUSSISTENZA - OGGETTO - FATTISPECIE RELATIVA AL RIFERIMENTO FATTO DAL DATORE DI LAVORO, CONVENUTO PER IL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE, AL DECORSO DI "ALTRI DUE ANNI".*
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE - PARTE PROPONENTE L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - ONERE DI TIPIZZAZIONE SECONDO UNA DELLE VARIE IPOTESI DI LEGGE - SUSSISTENZA - OGGETTO - FATTISPECIE RELATIVA AL RIFERIMENTO FATTO DAL DATORE DI LAVORO, CONVENUTO PER IL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE, AL DECORSO DI "ALTRI DUE ANNI".*
Il carattere dispositivo della prescrizione (art. 2938 cod. civ.) comporta, per la parte che propone la relativa eccezione, l'Onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali presuppone distinte situazioni di fatto. A tal fine, esclusa la necessità sia dell'adozione di termini e formule rituali che dell'indicazione della disposizione di legge invocata, occorre comunque che detta parte manifesti l'intenzione di avvalersi del mezzo estintivo, dando le indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'eccezione stessa secondo l'uno e l'altro dei tipi legali. (nella specie, la S.C. enunciando il principio suesposto, ha rilevato che il riferimento del datore di lavoro, convenuto per il pagamento di differenze di retribuzione e di altre indennità, al decorso di "oltre due anni" fosse sufficiente ai fini dell'individuazione dell'eccezione proposta in quella presuntiva annuale di cui all'art. 2955 n. 2 cod. civ.). (V 1087/87, mass n 450647; (V 1570/86, mass n 444946; (V 2593/83, mass n 427462; (V 5411/81, mass n 416121).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2955 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)