diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 18200 del 07/01/2016 Ud. (dep. 02/05/2016) Rv. 266640 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro committente - Predisposizione delle misure di prevenzione destinate a gestire il rischio interferenziale - Sufficienza - Esclusione - Necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266640-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, la predisposizione da parte del datore di lavoro committente di misure di prevenzione finalizzate a gestire il rischio interferenziale, che ha origine per il coinvolgimento nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici a meno che queste non risultino inefficaci e dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)