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Sez. 4, Sentenza n. 5857 del 11/11/2014 Ud. (dep. 09/02/2015) Rv. 262246 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Pluricommittente - Valutazione del rischio - Contenuto - Indicazione.
Stato
decisa il 2014-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262246-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di valutazione del rischio di cui all'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti all'interno dell'ambiente di lavoro in concomitanza dell'espletamento dei lavori affidati in appalto. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del pluri- committente per le lesioni occorse ai lavoratori dipendenti di un'impresa terza rispetto alle due legate dal contratto di appalto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 88, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)