Sez. L, Sentenza n. 10324 del 02/12/1994 (Rv. 488979 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Iscrizione negli elenchi degli uffici provinciali - Distinzione tra disoccupazione involontaria e disoccupazione volontaria - Inammissibilità - Rifiuto dell'assunzione in relazione ad un lavoratore già occupato e dimessosi per cercare un nuovo posto di lavoro più appagante dal punto di vista professionale - Illegittimità- Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di collocamento obbligatorio, disciplinato dalla Legge 2 aprile 1968 n. 482, non sono consentite distinzioni, ai fini dell'iscrizione degli appartenenti alle categorie protette negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro (art. 19), e, più in generale, ai fini dell'operatività della tutela prevista dalla legge stessa, fra le ipotesi di disoccupazione involontaria e quelle di disoccupazione volontaria - fermo restando il principio che le cause che hanno determinato lo stato di disoccupazione assumono rilievo, incidendo anche sulla legittimità dell'atto amministrativo di avviamento, quando siano illecite, simulate, o comunque finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto o alla elusione dell'applicazione di norme imperative -, stante la rilevanza attribuita dal legislatore anche alla aspirazione degli appartenenti alle suddette categorie a svolgere un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, e considerata altresì la mancanza di esplicite limitazioni normative al riguardo; ne consegue che la tutela del collocamento obbligatorio è operante anche nei confronti del soggetto protetto che, essendo già occupato, si sia dimesso per cercare un nuovo posto di lavoro che gli consenta di soddisfare la propria aspirazione al miglioramento e all'accrescimento professionale e pertanto il datore di lavoro non può legittimamente rifiutare l'assunzione del lavoratore avviato deducendo la circostanza del precedente, volontario abbandono, da parte di costui, di un altro posto di lavoro.Il suddetto rifiuto è invece ammissibile, per la mancanza delle suddette condizioni, nell'ipotesi in cui il lavoratore avviato abbia in precedenza, con le proprie dimissioni, rinunciato volontariamente allo stesso posto di lavoro, (inteso sia con riferimento al datore di lavoro, sia con riferimento all'inquadramento ed alle mansioni espletate).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)