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Sez. L, Sentenza n. 11622 del 08/11/1995 (Rv. 494582 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione contro ordinanza-ingiunzione di pagamento di contributi assicurativi - Posizione sostanziale nel processo dell'opponente - Di convenuto - Elementi costitutivi dell'obbligazione - Necessità di accertamento da parte del giudice - Sussistenza - Preclusione ex art. 416 cod. proc. civ. - Esclusione - Fattispecie di mancata iniziale contestazione dello svolgimento di attività assoggettate ad assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494582-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa da un istituto previdenziale per ottenere il pagamento di contributi assicurativi, considerato che l'opponente assume formalmente la veste di attore ma sostanzialmente ha la veste di convenuto, e che le disposizioni dell'art. 416 cod. proc. civ. in tema di tempestività e specificità delle difese del convenuto nel rito del lavoro non prevedono la sanzione della decadenza salvo che per le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio, il giudice deve comunque accertare il fondamento della pretesa dell'ente previdenziale e, in particolare, non possono considerarsi precluse le difese dell'opponente inerenti a taluni elementi costitutivi dell'obbligazione contributiva che siano prospettate dopo che nell'atto di opposizione egli si sia limitato ad opporre altre eccezioni. (Nella specie l'opponente presunto datore di lavoro in sede di opposizione aveva eccepito l'insussistenza di rapporti di lavoro subordinato e successivamente aveva contestato anche la sussistenza dell'esposizione dei lavoratori ai rischi comportanti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)