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Sez. L, Sentenza n. 6339 del 18/07/1987 (Rv. 454610 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - ONERI A CARICO DEL CONVENUTO - INOSSERVANZA - DECADENZA - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE GENERICA - IMPLICITA AMMISSIONE DEI FATTI AFFERMATI DALL'ATTORE - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE SPECIFICA - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454610-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - ONERI A CARICO DEL CONVENUTO - INOSSERVANZA - DECADENZA - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE GENERICA - IMPLICITA AMMISSIONE DEI FATTI AFFERMATI DALL'ATTORE - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE SPECIFICA - PROPONIBILITÀ.*

L'art. 416 cod. proc. civ., nel prevedere per il convenuto, nel nuovo rito del lavoro, l'Onere di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore e di proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto nella memoria di Costituzione, a differenza che per le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché per la indicazione dei mezzi di prova, non lo sanziona con la decadenza in caso di inosservanza; ne comporta comunque che la contestazione generica da parte del convenuto dai fatti affermati dall'attore esima il giudice dalla verifica dell'adempimento, da parte dell'attore, dell'Onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi dell'Azione; mentre la contestazione generica stessa non implica ammissione da parte del convenuto della sussistenza dei fatti affermati dall'attore e non preclude al convenuto la possibilità di una successiva specifica contestazione. (Conf 2048/80, mass n 405689).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)