Sez. 5, Sentenza n. 19698 del 01/10/2004 (Rv. 577491 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali - Proposizione del ricorso, a decorrere dal primo gennaio 2001, nei confronti di dette agenzie - Legittimità - Notificazione del ricorso all'ufficio periferico, anziché al direttore dell'agenzia in Roma - Conseguenze - Nullità del ricorso - Esclusione - Inammissibilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - nell'ambito della riforma del ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali, le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del ministero, l'Agenzia delle Entrate e i relativi uffici periferici - al pari delle altre agenzie fiscali per i rapporti di rispettiva competenza - hanno la medesima legittimazione processuale che in passato spettava al Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e ai relativi uffici periferici, rispettivamente nel giudizio di cassazione e nelle precedenti fasi, dinanzi alle commissioni tributarie, e quella legittimazione esercitano a mezzo del Direttore pro tempore, che ne ha la rappresentanza legale. Ne consegue che resta inequivocabilmente esclusa la legittimazione processuale degli uffici periferici delle Agenzie relativamente al giudizio di cassazione e l'erronea individuazione della parte nel giudizio di legittimità non è sanabile, non risolvendosi in una causa di nullità ma in un motivo originario di inammissibilità del ricorso, emendabile unicamente con la tempestiva riproposizione del medesimo prima della relativa declaratoria. In tema di provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 cod.civ. (nella specie, provvedimento di ispezione della società).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, DM Finanze 28/12/2000 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)