diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 06/02/2007 (Rv. 594395 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Istituzione dell'Agenzia delle entrate - Rapporti processuali pendenti fra il Ministero delle Finanze con i suoi organi periferici e i loro contraddittori - Subentro delle Agenzie fiscali agli uffici statuali ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenza - Legittimazione delle stesse a proporre impugnazione avverso la sentenza relativa al grado di giudizio in cui non erano state parti - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594395-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stata operata la riforma del Ministero delle Finanze e dell'Amministrazione fiscale mediante la soppressione di un complesso di uffici ministeriali centrali e periferici e l'istituzione delle agenzie fiscali alle quali è stata affidata la gestione delle funzioni esercitate dai soppressi uffici, con conseguente trasferimento alle medesime dei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, nei rapporti processuali pendenti fra il predetto Ministero e suoi organi periferici ed i loro contraddittori si è venuto a verificare un peculiare e generalizzato fenomeno di successione a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., delle indicate agenzie fiscali ai suddetti uffici statuali, con la conseguenza che le stesse agenzie, le quali possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sono legittimate a proporre - nei processi in cui il menzionato Ministero era originariamente individuato come legittimato passivo - impugnazione pur non essendo state parte nel grado di giudizio conclusosi come la sentenza gravata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 61, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)