diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2638 del 02/04/1990 (Rv. 466323 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE E CONTRATTO COLLETTIVO E RELATIVA NOTA ESPLICATIVA IN TEMA DI CONTINUITÀ PER IL TRATTAMENTO PREVISTO PER I TRASFERTISTI.*
Stato
decisa il 1990-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466323-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE E CONTRATTO COLLETTIVO E RELATIVA NOTA ESPLICATIVA IN TEMA DI CONTINUITÀ PER IL TRATTAMENTO PREVISTO PER I TRASFERTISTI.*

L'interpretazione di Disposizioni negoziali, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva in particolare ritenuto, con riguardo all'art. 16 del C.C.n.L. 1 agosto 1979 ed alla nota esplicativa dell'ENEL del 30 maggio 1980, che, ai fini della "continuità" per il trattamento previsto per i trasfertisti, fosse sufficiente un numero di trasferte, nel mese, non inferiore ad otto e di durata - ciascuna - superiore a ventiquattr'ore). (V 3216/87, mass n 452279; (V 3539/85, mass n 441159).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)