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Sez. L, Sentenza n. 3539 del 12/06/1985 (Rv. 441159 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 1 AGOSTO 1979 PER I DIPENDENTI DELLO E.N.E.L. IN TEMA DI RIUTILIZZAZIONE DEL PERSONALE.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441159-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 1 AGOSTO 1979 PER I DIPENDENTI DELLO E.N.E.L. IN TEMA DI RIUTILIZZAZIONE DEL PERSONALE.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva in particolare ritenuto che, in relazione all'ipotesi - esclusa dalle procedure di assegnazione per scelta - di riutilizzazione del personale prevista dall'art. 24, comma cinquantatreesimo, n. 4, del C.C.n.L. 1 agosto 1979 per i dipendenti dell'e.N.E.L., dovesse farsi luogo, ai fini dell'assegnazione dell'unico posto risultante dalla ristrutturazione, alla comparazione, secondo i criteri indicati al successivo comma cinquantacinquesimo, di tutti gli aspiranti professionalmente idonei, salva la possibilità dell'ente di procedere con le forme di cui all'art. 11 dello stesso contratto all'accertamento dell'eventuale inabilità fisica sopravvenuta ad uno dei concorrenti). (Conf 1354/84, mass n 433478; (Conf 1258/84, mass n 433400).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1979 num. 11, Contr. Coll. 01/08/1979 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)