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Sez. 3, Sentenza n. 9446 del 21/01/2010 Ud. (dep. 10/03/2010) Rv. 246340 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Lottizzazione materiale - Costruzione senza autorizzazione - Differenze.
Stato
decisa il 2010-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246340-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Il reato di lottizzazione abusiva fisica o materiale si distingue da quello di costruzione senza titolo abilitativo in quanto, nel primo, l'intervento, per le sue dimensioni o caratteristiche, è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale laddove, diversamente, nel secondo, l'intervento per la dimensione del manufatto, non presuppone opere di urbanizzazione primaria e secondaria. (Nella specie, si trattava di numerosi bungalows abusivamente realizzati su un'estesa area adibita a verde agricolo, resi funzionali da un complesso di opere di urbanizzazione primaria, in assenza di qualsiasi convenzione lottizzatoria.).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)