Sez. 3, Sentenza n. 302 del 26/01/1998 Cc. (dep. 25/03/1998) Rv. 210400 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione e concessione - Distinzione - Ragioni - Conseguenze.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia di violazione edilizia il piano di lottizzazione e la licenza edilizia singola con l'impegno del privato ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria sono fattispecie distinte sia per presupposti che per contenuto, in quanto la convenzione di lottizzazione prevede anche l'accollo di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, sicché l'impegno del privato ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria non può surrogare la mancanza di un piano di lottizzazione, poiché l'urbanizzazione dei terreni deve essere programmata per zona e non avvenire in occasione dell'edificazione dei singoli lotti. Perciò costituisce lottizzazione abusiva anche la nuova utilizzazione del terreno a scopo di insediamento residenziale pur se sia domandata una sola concessione edilizia ovvero siano rilasciate una pluralità di concessioni nella zona interessata dal nuovo insediamento, tanto più che la concessione edilizia non ha la funzione di pianificare l'uso del territorio.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)