Sez. U, Sentenza n. 2178 del 19/09/1967 (Rv. 329329 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE - GIUDIZI DISCIPLINARI DAVANTI AGLI ORDINI FORENSI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE - GIUDIZI DISCIPLINARI DAVANTI AGLI ORDINI FORENSI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
L'eventuale inosservanza dell'Obbligo dell'astensione del giudice, previsto dall'art. 51 cod. proc.civ., non comporta di per se la nullita della decisione, quando le parti non siano avvalse del rimedio della ricusazione nelle forme e nei termini di legge. Tale principio e applicabile anche nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi. (Conf. 680-60 3393-58 2151-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)